la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1989,  n.  27,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
 
   1.  Al  fine di promuovere lo sviluppo della comunicazione e delle
attivita' ad essa connesse, in conformita' all'articolo 53, comma  1,
lettera  a),  dello  Statuto regionale, e' istituito l'ente regionale
per la comunicazione denominato istituto  'Montecelio'  con  sede  in
ambito  regionale.  Provvisoriamente  l'istituto  ha sede presso l'ex
convento di San Michele nel comune di Guidonia Montecelio.
   2.  L'istituto  'Montecelio',  dotato  di  personalita' giuridica,
autonomia amministrativa e gestionale, nell'ambito  delle  competenze
regionali  e  degli enti locali in materia di promozione culturale ed
educativa, del diritto allo studio e della formazione  professionale,
provvede:
     a)  formare  esperti  nel  settore  della  comunicazione e delle
attivita' ad essa connesse;
     b)  assistere  la  Regione,  con  particolare  riferimento  alla
comunicazione di parte pubblica, nella formazione e qualificazione di
personale  proprio e/o degli enti locali che insistono sul territorio
regionale;
     c)  fornire  alla   Regione   consulenze   nel   settore   della
comunicazione  anche  nella  selezione  di organizzazioni esterne cui
debbano affidarsi compiti operativi;
     d) espletare attivita' di studio, ricerca e sperimentazione;
     e) organizzare mostre e manifestazioni artistiche;
     f) collaborare con l'universita', istituti ed enti di  studio  e
di  ricerca,  imprese  ed  ogni altro soggetto che abbia interesse al
campo di attivita' dell'istituto stesso.".