la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. Al fine di promuovere lo sviluppo della comunicazione e delle attivita' ad essa connesse, in conformita' all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, e' istituito l'ente regionale per la comunicazione denominato istituto 'Montecelio' con sede in ambito regionale. Provvisoriamente l'istituto ha sede presso l'ex convento di San Michele nel comune di Guidonia Montecelio. 2. L'istituto 'Montecelio', dotato di personalita' giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, nell'ambito delle competenze regionali e degli enti locali in materia di promozione culturale ed educativa, del diritto allo studio e della formazione professionale, provvede: a) formare esperti nel settore della comunicazione e delle attivita' ad essa connesse; b) assistere la Regione, con particolare riferimento alla comunicazione di parte pubblica, nella formazione e qualificazione di personale proprio e/o degli enti locali che insistono sul territorio regionale; c) fornire alla Regione consulenze nel settore della comunicazione anche nella selezione di organizzazioni esterne cui debbano affidarsi compiti operativi; d) espletare attivita' di studio, ricerca e sperimentazione; e) organizzare mostre e manifestazioni artistiche; f) collaborare con l'universita', istituti ed enti di studio e di ricerca, imprese ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attivita' dell'istituto stesso.".